Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Il RLS nasce giuridicamente in Italia, con l’introduzione della 626/94, oggi incorporata dal decreto 81/08 che ne delinea la sue caratteristiche e le sue attribuzioni dall’articolo 47 all’art.50 del decreto sopracitato.

E’ figura rilevante, nel mondo della prevenzione dei rischi, in quanto espressione dei lavoratori su di un tema delicato e socialmente rilevante come gli infortuni e le malattie professionali, piaga anche economicamente rilevante nel nostro paese con un costo sociale stimato intorno ai 40 miliardi di euro annui.
E’ ancora più importante sottolineare gli oltre 600.000 infortuni annui (denunciati) di cui oltre 600 mortali (dati Inail 2015) e le 30.000 malattie professionali.
La legge (81/08) prevede che venga individuato all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali (RSU), ove presenti; in assenza, verrà eletto direttamente dai lavoratori.
Per le imprese che non sono riuscite a far esprimere dai lavoratori una figura di riferimento, in alcuni settori, come Commercio e Terziario, Artigianato ed Edilizia, è stato istituito il Rappresentante dei Lavoratori Territoriale (RLST), figura esterna, di estrazione sindacale, che rappresenta i lavoratori di diverse imprese, in un territorio definito tra le parte sociali, Associazioni di Impresa e Sindacati Confederali (CGIL-CISL-UIL).

Numerose le attribuzioni e i diritti del RLS, dall’essere consultato su tutte le attività aziendali ed i cambiamenti dell’organizzazione del lavoro fino al controllo delle pratiche di prevenzione aziendali non trascurando l’area della proposta, in una prospettiva di collaborazione virtuosa con i vertici aziendali.

Ha diritto ad essere informato e ad avere una formazione specifica che inizia con un corso di base obbligatorio di 32 ore ( 40 nel settore chimico) per proseguire con aggiornamenti obbligatori annui di 8 ore nelle aziende sopra i 50 dipendenti, 4 ore in quelle inferiori.

Inoltre contratti e accordi aziendali, vanno a regolare la sua attività che prevede il diritto a permessi annui variabili in ragione delle dimensioni aziendali ma non inferiori a 40 ore annue per le aziende sopra i 15 dipendenti.